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Circolare - 03/04/2020

Ingresso in Italia delle Persone Fisiche - Sintesi

                                   

 

 

  1. Ingresso di persone fisiche ad eccezione del personale viaggiante (conducenti professionali) di imprese con sede legale in Italia, dei lavoratori transfrontalieri e del personale medico sanitario: al momento dell’ingresso è previsto l’obbligo di isolamento per 14 giorni presso il domicilio o la dimora - vedere Circolare per le modalità e documentazioni per l'ingresso.
  2. Ingresso di personale viaggiante (conducenti professionali) di imprese con sede legale in Italia, dei lavoratori transfrontalieri in ingresso e in uscita per comprovati motivi di lavoro e del personale medico sanitario: obbligo di compilazione del modello di autodichiarazione del Ministero dell’Interno;
  3. Ingresso del personale viaggiante (conducenti professionali) di imprese che non hanno sede legale in Italia: obbligo di compilazione del modulo di autodichiarazione (agg. 4 maggio) del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti di concerto con il Ministero della salute  e comunicazione ad asl valico (elenco disponibile in allegato) e permanenza massima di 72 ore eventualmente estendibile ad ulteriori 48 ore per motivate necessità.


Con l'ordinanza n. 3986 del 28 marzo 2020  sono state introdotte ulteriori specifiche:

-    Il vettore è responsabilizzato: l'autocertificazione sui motivi del viaggio  va consegnata anche all'imbarco e deve contenere i motivi del viaggio in modo dettagliato (salute, lavoro, necessità assoluta), l'indicazione del luogo dove si trascorreranno i successivi 14 giorni di isolamento, il mezzo proprio o privato con cui tale luogo sarà raggiunto e un recapito telefonico anche mobile. 
-    Chi arriva dall'estero non può prendere mezzi di trasporto pubblici, ma solo mezzi privati (quindi o qualcuno viene a prenderlo all'aeroporto, porto o stazione oppure l'interessato noleggia una macchina o, nei limiti in cui è consentito, prende un taxi o un'auto a noleggio con conducente).  
-    La quarantena deve adesso essere fatta da chiunque entri in Italia. Quindi anche da chi entra con mezzo privato. Chi entra in Italia per lavoro può ancora utilizzare la possibilità di rimandare l'inizio della quarantena di 72 ore (prolungabili per altre 48), nei limiti in cui ciò sia assolutamente necessario.
-    Tutti quelli che entrano dall'estero, anche con mezzi privati, devono avvisare l'Azienda sanitaria locale competente per territorio. (Clicca qui per vedere come fare) 
-    L'isolamento può essere trascorso anche in un luogo diverso dalla propria abitazione, scelto dall'interessato
-    Se qualcuno, arrivando in Italia, non ha luogo dove passare quarantena o non riesce a raggiungerlo (non possono venirlo a prendere, non trova stanza d'albergo che lo accolga...), allora deve trascorrere il periodo di isolamento in luogo deciso dalla Protezione civile, con spese a carico dell'interessato.
-    Sono esclusi da queste regole: lavoratori transfrontalieri, personale sanitario, equipaggi di trasporto passeggeri e merci.

 

In base al DM 145 del 3 aprile 2020 le suddette disposizioni sono al momento valide fino al 3 Maggio  2020.

Inoltre sono previste ulteriori specificazioni: 

-   In caso di transito nel territorio italiano con un mezzo privato o proprio per raggiungere un altro Stato (UE o extra UE), resta l'obbligo di comunicare immediatamente il proprio ingresso in Italia al Dipartimento di prevenzione dell'azienda sanitaria competente, in base al luogo di ingresso nel territorio nazionale. Il periodo massimo di permanenza nel territorio italiano è di 24 ore, prorogabile per specifiche e comprovate esigenze di ulteriori 12 ore.

-    I passeggeri di un volo aereo che faccia scalo in Italia con destinazione finale in un altro Stato (UE o extra UE), sono tenuti a consegnare al vettore all'atto dell'imbarco la documentazione con i motivi del viaggio, la durata della permanenza in Italia e la località di destinazione finale, e a non allontanarsi dalle aree delle aereostazioni a loro specificatamente destinate.

-    Per i vettori e gli armatori sono state introdotte alcune prescrizioni di carattere organizzativo da applicare nel corso dei viaggi. Prima dell'imbarco è necessario acquisire e verificare la documentazione dai viaggiatori, provvedendo alla misurazione della loro temperatura corporea. A bordo dei vettori devono essere adottate tutte le misure per assicurare nei momenti del viaggio la distanza interpersonale di almeno un metro tra i passeggeri trasportati e promuovere l'utilizzo da parte dell'equipaggio e dei passeggeri dei mezzi di protezione individuali. Il vettore aereo provvede, al momento dell'imbarco, a fornire ai passeggeri che ne risultino sprovvisti, tali dispositivi.

 


E' possibile recarsi in aeroporto a prelevare un persona in rientro dall'estero. Ciò è consentito ad una sola persona convivente o coabitante nello stesso domicilio del trasportato, possibilmente munita di dispositivo di protezione.  Lo spostamento in questione rientra tra le fattispecie di "assoluta urgenza", che dovrà essere autocertificato con il modulo messo a disposizione dal Ministero dell'interno, compilato in tutte le sue parti, indicando, in particolare, il tragitto percorso e il domicilio ove la persona si reca.

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