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Circolare - 27/02/2020

Coronavirus FAQ Internazionale 

PER RIENTRO E NORMATIVA VIGENTE CLICCARE SU: Paesi Esteri  restrizioni e precauzioni adottate all'ingresso, dove trovate le quanto viene applicato ai rientri in Italia e l'elenco delle previsoni normative sui Paesi Esteri.

FAQ Internazionale a cura dei Servizi Internazionali di Confindustria Cuneo / AGGIORNATE 13/10/2020: 

1) Ho dipendenti attualmente in viaggio all’estero come devo procedere?


Chi e dove? E’ necessario mappare correttamente la presenza dei propri dipendenti all’estero al fine di avere un quadro completo dei paesi e luoghi di permanenza e degli aeroporti utilizzati per i trasferimenti.

(Adottando la buona prassi della registrazione sul sito http://www.viaggiaresicuri.it diventa anche più facile per le rappresentanzre italiane presenti all'estero poter comunicare ed aggiornare i cittadini italiani delle criticità in via di eveoluzione in un dato paese)
Una volta completato il quadro dei dipendenti occorre verificare le seguenti casistiche:

  •    PAESE in cui non vi siano segnalazioni di presenza del Coronavirus

a)  Nessuna limitazione: procedere alla trasferta, monitorando eventuali aggiornamenti della situazione sanitaria e geopolitica del paese attraverso: http://www.viaggiaresicuri.it/
b)    Limitazioni/prescrizioni in ingresso:
Premessa: L’Italia è un paese indicato come focolaio del Covid-19, per tale ragione possono essere previste espresse restrizioni o quarantene per i cittadini italiani.
Azioni applicate:
Controllo temperatura: presente ormai nei maggiori aeroporti, se si avesse la febbre si potrebbe essere indirizzati ad effettuare un tampone di verifica e dover attendere gli esiti.
Quarantena volontaria: attenzione a quello che si firma all’arrivo, alcune nazioni hanno disposto moduli di autodichiarazione di messa in quarantena, i moduli non sempre sono in inglese, prima di firmare documenti assicurarsi di averne compresa la natura e le conseguenze. La quarantena volontaria comporta delle obbligazioni in merito al suo rispetto la violazione della stessa può essere inquadrata penalmente da alcune nazioni. Quindi prima di allontanarsi verificare con le autorità ed i referenti delle rappresentanze italiane.
Quarantena obbligatoria: applicata da diverse nazioni, prima di partire verificare la sussistenza di restrizioni sul sito della Farnesina e quindi agire di conseguenza. Nel caso di applicazione della quarantena avvisare il datore di lavoro e prendere contatto immediato con l’ambasciata italiana presente sul territorio (cliccare qui per elenco aggiornato). 

Se si è già sul territorio straniero e viene istituita la quarantena quest’ultima non dovrebbe essere applicata agli arrivi pregressi, tuttavia qualora abbiate necessità sanitarie in loco potreste essere trattenuti presso le strutture sanitarie per ulteriori verifiche, anche in questo caso darne immediata notizia all’azienda ed alle rappresentanze italiane. 

  •   PAESE in cui Coronavirus sia conclamato. 

Occorre verificare se vi sono in essere misure di contenimento e se hanno individuato aree rosse (precluse agli accessi).

                                                                Come?
-   Sito Farnesina
-   Sito WHO (OMS Organizzazione Mondiale della Salute)
-   Sito ECDC (Il Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie)

-   Sito Re-open EU  (sito comunitario con le indicazioni per i paesi comunitari)

 

Verificare inoltre le procedure relative agli aeroporti/Stazioni/Terminal:

  • Chiamare le autorità aeroportuali/ferroviarie/terminal portuali al fine di vedere se vengono applicate disposizioni di sicurezza o protocolli particolari in uscita.
  • Chiamare la propria compagnia di trasporto relativa alla tratta di rientro per verificare eventuali restrizioni.

In caso di limitazioni o prescrizioni di natura personale sul singolo soggetto:
Contattare l’Ambasciata Italiana in loco per avere ulteriore supporto elenco contatti ambasciate/consolati:

https://www.esteri.it/mae/it/servizi/italiani/rappresentanze 


Procedere al rientro immediato del personale, segnalando altresì al medico competente il rientro del personale indicando le aree di provenienza e proseguire come da FAQ 2) di seguito.
 

 

2) Cosa fare rientrando in Italia dall'estero?  

 

Premessa: 

Alla luce delle numerose richieste di rientro in Italia da parte di molti cittadini che si trovano all’estero, il ministero degli Esteri ha prodotto un elenco esaustivo di FAQ (cliccare qui) in merito alle casistiche da applicare.

Il DPCM 7 agosto negli artt. 4, 5 e 6  (prorogato fino al 30 settembre dal DPCM 7 settembre)  prevede la specifica casistica per coloro  che tornano in Italia  (e non soggetti alle 120h di esenzione da isolamento fiduciario  per ragioni lavorative) con qualsiasi mezzo di trasporto e che dovranno presentare una dichiarazione nella quale attestino di rientrare presso il proprio domicilio, abitazione o residenza per comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità, oppure per motivi di salute. È, inoltre, sempre obbligatorio comunicare al Dipartimento di prevenzione dell’azienda sanitaria locale il proprio ingresso in Italia per avviare la sorveglianza sanitaria.

 

DIPARTIMENTO PREVENZIONE (SISP) CUNEO:

I numeri utili a cui rivolgersi, per la provincia di Cuneo:

CN1  Segreteria Dipartimentale, attivata per l'emergenza COVID-19, presso i locali del Dipartimento di Prevenzione dell'Aslcn1: 
tel 346/8414674   -  339/3028910     mail per comunicazioni: sisp.covid@aslcn1.it

CN2  tel   0173 316619 mail per comunicazioni dipp.alba@aslcn2.it 

La Giunta regionale della Regione Piemonte ha approvato, nella riunione del 7 agosto, le istruzioni operative per chi rientra in Italia dall'estero in questa fase di emergenza Covid, queste sono state recentemente  aggiornate in base ai contenuti dell'ordinanza ministeriale 12 agosto e ha recentemente integrato con DPGR n. 92 del 7 settembre dove viene richiamto il DPCM 7 settembre nei suoi contenuti operativi.

Alcuni numeri risulterebbero operativi solo al mattino ma le autorità sanitarie preposte data l'emergenza hanno dato disponibilità oltre l'orario: se si attiva la segreteria rimanere comunque all'apparato in attesa di risposta. 

Sono inoltre allegati alla presente circolare  i numeri di tutti i SISP regione Piemonte.

 

COSA FARE PER RIENTRARE ( solo per rientro con vettori) :

 

COSA FARE al Telefono  con il dipartimento prevenzione : 

  • Indicare i dati personali - inclusa tessera sanitaria
  • Indicare il nominativo del Medico Curante : sarà lui a rilasciare il certificato medico per l'attivazione della malattia per il periodo di durata dell'isolamento in sorveglianza sanitaria, su indicazione da parte del servizio igiene e prevenzione (SISP)
  • Indicare i dati dell'azienda per la quale si lavora 
  • Indicare i luoghi in cui si ha soggiornato all'estero ed il periodo di permanenza.

Sono state indicate le FAQ REGIONALI in merito alla procedura e l'elenco dei SISP Regionali a cui fare la comunicazione. 
Su https://www.regione.piemonte.it/web/sites/default/files/media/documenti/2020-09/tamponi_rientri_piemonte_7-13_sett.xlsx è pubblicato dove, come e in quali orari chi rientra dall'estero può fare il tampone fino al 13 settembre .
 

 

COSA FARE col medico di base: 

 

Sono stati predisposti due moduli specifici per la regione: 
modulo di "DICHIARAZIONE DI RIENTRO DA PAESI PER I QUALI E’ PREVISTO L’ISOLAMENTO FIDUCIARIO", da inviare al proprio medico di base e al Servizio di Igiene e Sanità Pubblica;
modulo di “AUTOCERTIFICAZIONE PER LA RIPRESA DELL’ATTIVITÀ LAVORATIVA PER IL DATORE DI LAVORO” per le professioni  sanitarie, socio-sanitarie e assistenziali, da inviare al datore di lavoro;
che devono essere compilati e inviati ai rispettivi destinatari.

 

 

COSA FARE IN AZIENDA:

  • Comunicare al personale in rientro dall'estero dell'attivazione del decreto con il relativo obbligo di comunicazione da parte del soggetto in rientro.
  • Organizzare internamente il lavoro valutando il dipendente in rientro in malattia per 14 giorni ( a seguito dell'invio del certificato medico) 

 

È prescritto, inoltre, che per chi va in autoisolamento e accusa sintomi COVID-19 sussiste l’obbligo di segnalare tale situazione con tempestività all’autorità sanitaria tramite i numeri telefonici dedicati  ( 1500  oppure  800 19 2020)

 

L’autoisolamento non è prescritto a chi transita o sosta in Italia per comprovate esigenze lavorative, ed è comunque obbligato a uscire dal Paese entro 120 ore dall’ingresso, permane tuttavia l'obbligo di comunicazione . Tuttavia, per queste persone, è obbligatorio  in caso di insorgenza di sintomi COVID-19, tale situazione al Dipartimento di prevenzione dell’azienda sanitaria locale e a sottoporsi ad isolamento. Si suggerisce comunque ai fini probatori di darne comunicazione scritta indicando le 120h che permettono l'esenzione. 

 

OBBLIGATORIETA' della comunicazione: all'art.4 la mancata comunicazione, fatto salvo costituisca reato più grave, viene sanzionata ex art 650 cp e quindi arresto fino a tre mesi o ammenda di 206 euro.

 

 

 

3) I nostri dipendenti all’estero hanno bisogno di assistenza sanitaria in loco


Prima di partire per una destinazione estera verificare la copertura sanitaria tramite il sito “Se parto per” del Ministero della Salute .

Si tratta di una guida interattiva che permette a tutti gli assistiti (cioè tutti coloro che sono iscritti e a carico del Servizio Sanitario Nazionale - SSN) e a tutti gli operatori sanitari, di avere informazioni sul diritto o meno all’assistenza sanitaria durante un soggiorno o la residenza in un qualsiasi Paese del mondo; in particolare di avere informazioni su:
-    come ottenere l’assistenza sanitaria in un qualsiasi Paese del mondo
-    a chi rivolgersi
-    come richiedere eventuali rimborsi
Come si utilizza la guida, dovrete rispondere a tre domande: Dove vai? Per quale motivo? A quale categoria appartieni?
Tutte le scelte saranno guidate ed avrete a disposizione l’elenco di tutti i Paesi del mondo; l’elenco di tutti i possibili motivi del viaggio e l’elenco di tutte le tipologie di utente previste (lavoratore, studente, ecc.). 


4) La mia azienda sta ospitando soggetto/i esteri provenienti dalle zone rosse


Contattare  le autorità competenti tramite il numero unico nazionale 1500 o il numero verde sanitario 800.19.20.20, attivo 24 ore su 24 istituito dall’ Unità di crisi della Regione Piemonte sul Coronavirus “Covid19” 
Far contattare ai soggetti le proprie ambasciate/consolati esteri di riferimento in Italia

 

5) Stiamo riscontrando problemi nell’esecuzione dei contratti commerciali in Cina


Le misure restrittive poste in essere dal Governo della Repubblica Popolare Cinese per limitare la diffusione del Covid - 19, c.d. Coronavirus, stanno incidendo sull’esecuzione dei contratti commerciali tra imprese operanti in Italia e imprese operanti in Cina, ritardandone ovvero impedendone l’adempimento.
Per sostenere le imprese che hanno difficoltà a rispettare le scadenze contrattuali a causa degli effetti dell’epidemia, il Ministero del Commercio della Repubblica Popolare Cinese ha attribuito a sei Camere di Commercio cinesi di import ed export la competenza a rilasciare i certificati di “forza maggiore”. Tali certificati, rilasciati a fronte della produzione di adeguata documentazione da parte dell’operatore richiedente, dovrebbero esonerare le imprese da responsabilità in caso di inadempimento o ritardo nell’adempimento imputabile alla diffusione dell’epidemia.
Tuttavia, l’efficacia di tali certificati nell’ambito dei contratti commerciali internazionali e, in un’ottica più generale, la riconducibilità della diffusione dello stesso Coronavirus a una causa di forza maggiore idonea a sollevare da responsabilità la parte inadempiente, non sono automatiche. Esse, infatti, dipendono dal contenuto della c.d. clausola di forza maggiore e/o hardship (eccessiva onerosità sopravvenuta)  eventualmente inserita nel contratto e, in ogni caso, dal concetto di causa di forza maggiore ai sensi della legge applicabile al rapporto contrattuale.
Tali profili assumono rilevanza sia ai fini della gestione dei contratti commerciali che coinvolgono direttamente le imprese operanti in Cina, sia ai fini della gestione dei contratti con altri operatori, la cui esecuzione potrebbe essere ritardata ovvero impedita a causa dell’inadempimento dei partner cinesi.
Si allega alle presente la circolare Confindustria “Gli effetti dell’epidemia Coronavirus sull’esecuzione dei contratti commerciali internazionali”.

 

6) Fiere Italiane ed Internazionali, rinvii ed annullamenti

 

A seguito della  diffusione del Coronavirus, diverse fiere nazionali ed internazionali stanno subendo annullamenti o posticipi, si  allega un elenco con gli ultimi aggiornamenti (non esaustivo, in continua integrazione). Qualora le vostre aziende abbiano notizia di fiere/eventi annullati o posticipati potete segnalarli a fiere-eventi@uicuneo.it


Rimborso: 
-    Se l’annullamento è frutto di una decisione precauzionale presa a discrezione dell’azienda partecipante occorre controllare le condizioni del recesso siglate nel contratto, ma in genere non si avrà diritto al rimborso della quota di iscrizione.
-    Se l’annullamento è conseguenza di un provvedimento istituzionale o è disposto dall’ente fiera, sempre a seguito di visione delle clausole contrattuali firmate al momento dell’adesione, si potrà procedere alla richiesta di rimborso (contattando i riferimenti della fiera stessa).
-    In caso di posticipo dell’evento fieristico occorre sempre verificare le condizioni contrattuali firmate al momento dell’adesione e verificare se aderire alla data di rinvio o chiedere il rimborso.

In tema di rimborsi per le fiere si fa riferimento alle seguenti figure:

Impossibilità sopravvenuta : La parte liberata per la sopravvenuta impossibilità della prestazione dovuta, non può chiedere la controprestazione, e deve restituire quella che abbia già ricevuta. (Nel diritto italiano ci si riferisce all’art. 1463 del codice civile)
Eccessiva onerosità: Se la prestazione di una delle parti è divenuta eccessivamente onerosa per il verificarsi di avvenimenti straordinari e imprevedibili, la parte che deve tale prestazione può domandare la risoluzione del contratto. (Articolo 1467 Codice civile, mentre nel common law ci si riferisce alla hardship clause) vedere l’allegato in fondo alla pagina sui contratti e la causa di forza maggiore. 
Recesso unilaterale: Qualora sia stata stipulata la prestazione di un corrispettivo per il recesso, questo ha effetto quando la prestazione è eseguita. È salvo in ogni caso il patto contrario.( Articolo 1373 Codice civile e quindi occorre far riferimento al  contratto nella parte relativa al recesso) 
Recesso nei pacchetti turistici: nel caso si sia acquistato pacchetto fiera+ viaggio+ hotel; in caso di circostanze inevitabili e straordinarie verificatesi nel luogo di destinazione o nelle sue immediate vicinanze e che hanno un’incidenza sostanziale sull’esecuzione del pacchetto o sul trasporto di passeggeri verso la destinazione, il viaggiatore ha diritto di recedere dal contratto, prima dell’inizio del pacchetto, senza corrispondere spese di recesso, ed al rimborso integrale dei pagamenti effettuati per il pacchetto, ma non ha diritto a un indennizzo supplementare. (Articolo 41 del Codice del turismo se si ha fatto l’acquisto presso agenzia italiana) 

Finanziamento SIMEST: gran parte delle manifestazioni fieristiche che avrebbe dovuto tenersi in Cina è stata rinviata di alcuni mesi o a data da destinarsi. Tra le imprese italiane registrate, alcune risultano essere beneficiarie di finanziamento agevolato SIMEST per la partecipazione a fiere internazionali. La gran parte di tali aziende ha già sostenuto costi per l’acquisto degli spazi e degli allestimenti ed il rinvio della manifestazione comporta, in molti casi, l’impossibilità di concludere le attività di rendicontazione entro la durata prevista per la fase di preammortamento. Confindustria ha segnalato il caso a SIMEST, tramite lettera della VP Mattioli, per richiedere un’estensione dei termini di preammortamento del finanziamento.
Per ulteriori info contattare fiere-eventi@uicuneo.it 

 

7) Viaggi : annullamenti come procedere?

 

A seguito della pubblicazione del decreto Decreto legge 2 marzo 2020, n.9 art. 28 vengono date le condizioni per procedere alla richiesta di rimborso di viaggi e pacchetti turistici.
E' fatto particolare riferimento ai soggetti abilitati alla richiesta ed ai luoghi che sono quelli indicati nei provvedimenti del decreto legge del 23 febbraio 2020 n.6.
Risulta di rilevo il comma 1. lettera e) per manifestazioni, eventi e riunioni annullati e sospesi (in Italia) a causa del d.l. 23 febbraio 2020 n.6 che danno diritto alla richiesta di rimborso o emanazione di voucher di pari valore.
Attenzione: per i viaggi in Stati Esteri sono rimborsabili solamente i viaggi acquistati in Italia verso paesi dove sia impedito o vietato lo sbarco.

Per quanto riguarda le limitazioni di viaggio nei paesi dell'area Schengen vengono riportate indicazioni a tutela dei passeggeri sul sito della della Commissione Europea in una sezione dedicata al seguente link  si riporta inoltre  in allegato pdf con gli European Passenger Rights FAQ relative al coronavirus .

  • A seguire il testo integrale dell’art 28. 

            Rimborso titoli di viaggio e pacchetti turistici

1. Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1463 del codice civile, ricorre la sopravvenuta impossibilita' della prestazione dovuta in relazione ai contratti di trasporto aereo, ferroviario, marittimo, nelle acque interne o terrestre stipulati:

 a) dai soggetti nei confronti dei quali è stata disposta la quarantena con sorveglianza attiva ovvero la permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva da parte dell'autorità sanitaria competente, in attuazione dei provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, con riguardo ai contratti di trasporto da eseguirsi nel medesimo periodo di quarantena o permanenza domiciliare;

 b) dai soggetti residenti, domiciliati o destinatari di un provvedimento di divieto di allontanamento nelle aree interessate dal contagio, come individuate dai decreti adottati dal Presidente del Consiglio dei ministri ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, con riguardo ai contratti di trasporto da eseguirsi nel periodo di efficacia dei predetti decreti;
 c) dai soggetti risultati positivi al virus COVID-19 per i quali e' disposta la quarantena con sorveglianza attiva ovvero la permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva da parte dell'autorita' sanitaria competente ovvero il ricovero presso le strutture sanitarie, con riguardo ai contratti di trasporto da eseguirsi nel medesimo periodo di permanenza, quarantena o ricovero;
 d) dai soggetti che hanno programmato soggiorni o viaggi con partenza o arrivo nelle aree interessate dal contagio come individuate dai decreti adottati dal Presidente del Consiglio dei ministri ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, con riguardo ai contratti di trasporto da eseguirsi nel periodo di efficacia dei predetti decreti;
 e) dai soggetti che hanno programmato la partecipazione a concorsi pubblici o procedure di selezione pubblica, a manifestazioni o iniziative di qualsiasi natura, a eventi e a ogni forma di riunione in luogo pubblico o privato, anche di carattere culturale, ludico, sportivo e religioso, anche se svolti in luoghi chiusi aperti al pubblico, annullati, sospesi o rinviati dalle autorita' competenti in attuazione dei provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, con riguardo ai contratti di trasporto da eseguirsi nel periodo di efficacia dei predetti provvedimenti;
 f) dai soggetti intestatari di titolo di viaggio, acquistati in Italia, avente come destinazione Stati esteri, dove sia impedito o vietato lo sbarco, l'approdo o l'arrivo in ragione della situazione emergenziale epidemiologica da COVID-19.

2. I soggetti di cui al comma 1 comunicano al vettore il ricorrere di una delle situazioni di cui al medesimo comma 1 allegando il titolo di viaggio e, nell'ipotesi di cui alla lettera e), la documentazione attestante la programmata partecipazione ad una delle manifestazioni, iniziative o eventi indicati nella medesima lettera e). Tale comunicazione è effettuata entro trenta giorni decorrenti:
a) dalla cessazione delle situazioni di cui al comma 1, lettere da a) a d);
b) dall'annullamento, sospensione o rinvio del corso o della procedura selettiva, della manifestazione, dell'iniziativa o dell'evento, nell'ipotesi di cui al comma 1, lettera e);
 c) dalla data prevista per la partenza, nell'ipotesi di cui al comma 1, lettera f).
 3. Il vettore, entro quindici giorni dalla comunicazione di cui al comma 2, procede al rimborso del corrispettivo versato per il titolo di viaggio ovvero all'emissione di un voucher di pari importo da utilizzare entro un anno dall'emissione.
 4. Le disposizioni di cui ai commi 2 e 3 trovano applicazione anche nei casi in cui il titolo di viaggio sia stato acquistato per il tramite di un'agenzia di viaggio.
 5. I soggetti di cui al comma 1 possono esercitare, ai sensi dell'articolo 41 del decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79, il diritto di recesso dai contratti di pacchetto turistico da eseguirsi nei periodi di ricovero, di quarantena con sorveglianza attiva, di permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva ovvero di durata dell'emergenza  epidemiologica da COVID-19 nelle aree interessate dal contagio come individuate dai decreti adottati dal Presidente del Consiglio dei ministri ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6. In caso di recesso, l'organizzatore può offrire al viaggiatore un pacchetto sostitutivo di qualità equivalente o superiore, può procedere al rimborso nei termini previsti dai commi 4 e 6 dell'articolo 41 del citato decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79, oppure può emettere un voucher, da utilizzare entro un anno dalla sua emissione, di importo pari al rimborso spettante.
 6. In relazione alle ipotesi disciplinate dall'articolo 1, comma 2, lettera f), del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, il rimborso può essere effettuato anche mediante l'emissione di un voucher di pari importo da utilizzare entro un anno dall'emissione.
 7. Nei casi di cui ai commi 5 e 6, il vettore procede al rimborso del corrispettivo versato per il titolo di viaggio in favore dell'organizzatore ovvero all'emissione di un voucher di pari importo da utilizzare entro un anno dall'emissione.
 8. Le disposizioni di cui al presente articolo costituiscono, ai sensi dell'articolo 17 della legge del 31 maggio 1995, n. 218 e dell'articolo 9 del regolamento (CE) n. 593/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 giugno 2008, norme di applicazione necessaria.
 9. Alla sospensione dei viaggi ed iniziative d'istruzione disposta dal 23 febbraio al 15 marzo ai sensi degli articoli 1 e 2 del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, e dei conseguenti provvedimenti attuativi, si applica quanto previsto dall'articolo 41, comma 4, del decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79, in ordine al diritto di recesso del viaggiatore prima dell'inizio del pacchetto di viaggio nonche' l'articolo 1463 del codice civile. Il rimborso puo' essere effettuato anche mediante l'emissione di un voucher di pari importo da utilizzare entro un anno dall'emissione.  

  • Rimborso di viaggi in aereo
    Fermo restando quanto indicato con il dl 2 marzo 2020, n. 9 art.28, l’Enac (Ente Nazionale per l'Aviazione Civile) fornisce una serie di informazioni in relazione alla decisione di alcuni Paesi di imporre restrizioni all’accesso di passeggeri provenienti dall’Italia o che vi abbiano soggiornato negli ultimi 14 giorni, assunte al fine di limitare l’espansione della epidemia Covid19, in merito alla tutela dei diritti previsti dal Regolamento Comunitario numero 261 del 2004 per i casi di cosiddetta “forza maggiore”.“I passeggeri che sono in possesso di biglietto aereo il cui volo è cancellato, i passeggeri che, pur non avendo subito la cancellazione del volo, sono comunque soggetti alle restrizioni di Paesi terzi imposte nei confronti delle persone che provengono o che abbiano soggiornato in Italia negli ultimi 14 giorni e i passeggeri che per ordine delle Autorità sono soggetti a misure di contenimento dell’epidemia da Covid19, e che quindi non possono usufruire del biglietto aereo, hanno diritto al rimborso del prezzo del biglietto da parte del vettore“. I passeggeri “non hanno, invece, diritto alla compensazione pecuniaria di cui all’art. 5 del Reg. numero 261 del 2004 che regola i casi di cancellazione, negato imbarco e ritardo prolungato in quanto la cancellazione del volo non è dipendente da causa imputabile al vettore”. Il regolamento europeo 261 prevede poi che, in caso di cancellazione per motivi indipendenti dal vettore aereo, il risarcimento non è dovuto. Quindi si potrà chiedere un rimborso ma non un risarcimento per gli eventuali disagi aggiuntivi, in caso di riprotezione occorre vedere le policy della singola compagnia aerea.
  • Come presentare la domanda. La domanda dovrà essere inviata entro trenta giorni, alla richiesta dovrà essere allegato il titolo di viaggio di cui si chiede il rimborso e, per concorsi, manifestazioni o eventi (incluis nel pacchetto viaggio), la documentazione che prova la partecipazione o l’iscrizione. Questa disciplina si applica anche alle agenzia di viaggio.

 

  • Rimborso di viaggi in treno (scaduto termine presentazione domanda)
    TRENITALIA 

    Per i clienti che hanno acquistato fino al 23 febbraio 2020, un biglietto per viaggi su Frecce, Freccialink, Intercity, Intercity Notte, Eurocity, Euronight e Regionale, Trenitalia riconoscerà il rimborso integrale per qualsiasi viaggio e indipendentemente dalla tariffa acquistata, in caso di rinuncia al viaggio per Coronavirus.

    La richiesta deve essere presentata entro il 1 marzo 2020.

    Più in particolare, i biglietti per viaggi su Frecce, Freccialink, Intercity, Intercity Notte, Eurocity, Euronight e per viaggi misti Frecce, Freccialink, Intercity, Intercity Notte, Eurocity, Euronight e Regionale, saranno rimborsati con un bonus elettronico di importo pari al valore del biglietto acquistato, utilizzabile entro un anno dalla data di emissione del bonus stesso.
    La richiesta può essere effettuata:

    compilando l’apposito web form disponibile su trenitalia.com;
    presso qualsiasi biglietteria.
     
    Per i biglietti del trasporto regionale, il rimborso avrà luogo:

    in biglietteria, per biglietti acquistati su qualsiasi canale di vendita Trenitalia, con rimborso immediato, con riaccredito sullo strumento di pagamento elettronico utilizzato all’acquisto o in denaro (fino a disponibilità di cassa della biglietteria; se esaurita la disponibilità di cassa della biglietteria, si procederà con la compilazione del modulo da parte del viaggiatore e ritiro del biglietto per successivo inoltro alla Direzione Regionale/Provinciale competente); 
    compilando l’apposito modulo on line (english version), ove il cliente può indicare la modalità di erogazione, con stesso metodo di pagamento utilizzato per l’acquisto e/o con bonus attraverso l’invio di una apposita credenziale.
     
    Per i biglietti acquistati tramite il Call Center, il sito trenitalia.com oppure APP Trenitalia è possibile richiedere il rimborso anche telefonando al Call Center Trenitalia ai numeri 06.3000 oppure 892021

8) Come comportarsi con merce proveniente da paesi interessati dal nuovo Coronavirus?
 

Questa domanda vale sia per la ricezione che per l'invio della merce ai nostri clienti poichè l'italia è stata individuata dall'OMS come paese interessato dal Covid-19. Si propone in allegato (al fondo della presente) un documento pubblicato dall'OMS il 27 febbraio "Rational use of personal protective equipment for coronavirus disease 2019 (COVID-19)", che contiene uno specifico paragrafo su come trattare le merci provenienti da paesi interessati dal nuovo Coronavirus. 
Si ribadisce come ad oggi non vi sia alcuna informazione epidemiologica sulla possibilità di contagio derivante da contatto con merci o prodotti provenienti da paesi in cui è presente il virus, specificando che non è raccomandato l'uso di qualsiasi tipo di mascherina né è richiesto l'uso di guanti.

Si riporta di seguito il paragrafo per intero:

"Handling cargo from affected countries

The rationalized use and distribution of PPE (DPI) when handling cargo from and to countries affected by the COVID-19 outbreak includes following these recommendations.

Wearing a mask of any type is not recommended when handling cargo from an affected country.
Gloves are not required unless they are used for protection against mechanical hazards, such as may occur when manipulating rough surfaces.
Importantly, the use of gloves does not replace the need for appropriate hand hygiene, which should be performed frequently, as described above.
When disinfecting supplies or pallets, no additional PPE is required beyond what is routinely recommended."

( Circolare Confindustria Cuneo LINK

 

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