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Circolare - 22/09/2020

Francia tampone al rientro, Bulgaria libera, Serbia valgono le eccezioni - firmata ordinanza dal Ministero della Salute 21 settembre

Il ministro Speranza ha firmato un'ordinanza  che estende l’obbligo di test molecolare o antigenico ai cittadini provenienti da Parigi e altre aree della Francia con significativa circolazione del virus.

Ecco le Regioni della Francia indicate nell’ordinanza: Alvernia-Rodano- Alpi, Corsica, Hauts-de-France, Île-de-France, Nuova Aquitania, Occitania, Provenza-Alpi-Costa azzurra.


Il provvedimento è in linea con quelli già firmati la scorsa estate per chi proviene da Spagna, Malta, Croazia e Grecia. Entrerà in vigore martedì 22 settembre e avrà validità fino al 7 ottobre.

 

 "1. Ai fini del contenimento della diffusione  del  virus  COVID-19, all'articolo 1, comma 1, dell'ordinanza del Ministro della salute  12 agosto 2020, come prorogata e integrata dal  decreto  del  Presidente del Consiglio dei ministri 7  settembre  2020,  le  parole  «Croazia, Grecia, Malta o Spagna» sono  sostituite  dalle  seguenti:  «Croazia, Francia (limitatamente alle  Regioni  Alvernia-Rodano-Alpi,  Corsica, Hauts-de-France,   Île-de-France,   Nuova    Aquitania,    Occitania, Provenza-Alpi-Costa azzurra), Grecia, Malta o Spagna». "

 

pertanto per soggiorni o transiti nei paesi sopra indicati occorre procedere con le seguenti alternative:

 

a) obbligo di presentazione al vettore all’atto dell’imbarco e a chiunque sia deputato ad effettuare i controlli dell’attestazione di essersi sottoposte, nelle 72 ore antecedenti all’ingresso nel territorio nazionale, ad un test molecolare o antigenico, effettuato per mezzo di tampone e risultato  negativo;
b) obbligo di sottoporsi ad un test molecolare o antigenico, da effettuarsi per mezzo di tampone, al momento dell’arrivo in aeroporto, porto o luogo di confine, ove possibile, ovvero entro 48 ore dall’ingresso nel territorio nazionale presso l’azienda sanitaria locale di riferimento; in attesa di sottoporsi al test presso l’azienda sanitaria locale di riferimento le persone sono sottoposte all’isolamento fiduciario presso la propria abitazione o dimora.

 

ECCEZIONI: in base al DPCM 7 settembre art. 1 comma 3 , l'art 1 commi 1 e 2 dell'ordinanza 12 agosto (obbligo di comunicazione e obbligo di tampone)  non si applica nei casi previsti dall'art 6, commi 6 e 7 del DPCM 7 agosto:

a condizione che non insorgano sintomi di COVID-19 e che non ci siano stati soggiorni o transiti in uno o più Paesi di cui agli elenchi C e F nei quattordici (14) giorni antecedenti all’ingresso in Italia, NON si applicano:

  • a chiunque (indipendentemente dalla nazionalità) fa ingresso in Italia per un periodo non superiore alle 120 ore per comprovate esigenze di lavoro, salute o assoluta urgenza, con l’obbligo, allo scadere di detto termine, di lasciare immediatamente il territorio nazionale o, in mancanza, di iniziare il periodo di sorveglianza e di isolamento fiduciario;
  • a chiunque (indipendentemente dalla nazionalità) transita, con mezzo privato, nel territorio italiano per un periodo non superiore a 36 ore, con l’obbligo, allo scadere di detto termine, di lasciare immediatamente il territorio nazionale o, in mancanza, di iniziare il periodo di sorveglianza e di isolamento fiduciario; (si tratta di mero transito e non di soggiorno pertanto prevede l'attraversamento del territorio italiano al fine di uscirne per raggiungere la destinazione finale) 
  • ai cittadini e ai residenti degli Stati e territori di cui agli elenchi A, B, C e D che fanno ingresso in Italia per comprovati motivi di lavoro;
  • al personale sanitario in ingresso in Italia per l'esercizio di qualifiche professionali sanitarie, incluso l'esercizio temporaneo di cui all'art. 13 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18;
  • ai lavoratori transfrontalieri in ingresso e in uscita dal territorio nazionale per comprovati motivi di lavoro e per il conseguente rientro nella propria residenza, abitazione o dimora;
  • al personale di imprese ed enti aventi sede legale o secondaria in Italia per spostamenti all'estero per comprovate esigenze lavorative di durata non superiore a 120 ore;
  • ai funzionari e agli agenti, comunque denominati, dell'Unione europea o di organizzazioni internazionali, agli agenti diplomatici, al personale amministrativo e tecnico delle missioni diplomatiche, ai funzionari e agli impiegati consolari, al personale militare nell'esercizio delle loro funzioni;
  • agli alunni e agli studenti per la frequenza di un corso di studi in uno Stato diverso da quello di residenza, abitazione o dimora, nel quale ritornano ogni giorno o almeno una volta la settimana.


  2. Per i territori della Francia  diversi  da  quelli  indicati  al comma  1  restano  ferme  le  disposizioni  di  cui  al  decreto  del Presidente del Consiglio dei ministri 7 agosto 2020, come prorogato e integrato dal decreto del Presidente del  Consiglio  dei  ministri  7 settembre 2020. 

 


  3. Al fine di adeguare le misure di contenimento  della  diffusione del virus COVID-19 alla situazione epidemiologica, alle  persone  che intendono  fare  ingresso  nel  territorio  nazionale   e   che   nei quattordici giorni antecedenti hanno soggiornato o  transitato  negli Stati e territori  di  seguito  indicati  si  applica  la  disciplina seguente: 
    a) Bulgaria: disciplina prevista per i Paesi di cui all'elenco  B dell'allegato  20  del  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei ministri 7 agosto 2020; è pertanto possibile muoversi liberamente dalla Bulgaria
    b) Serbia: disciplina prevista per i Paesi di  cui  all'elenco  E dell'allegato  20  del  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei ministri 7 agosto 2020.  permane l'obbligo di isolamento fiduciario ma da ora si possono applicare le eccezioni del DPCM 7 agosto art 6 co. 6 e 7 e pertanto vengono riconosciute le 120h di permanenza per ragioni lavorative.

 

Per info e chiarimenti contattare Servizio Internazionalizzazione - Bianca Revello

tel 0171.455502  mail b.revello@uicuneo.it  o internazionale@uicuneo.it 

 

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