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Circolare - 18/09/2020

Ispettorato Nazionale del Lavoro - Prime indicazioni sull’applicazione delle principali disposizioni del “Decreto Agosto”

L’Ispettorato Nazionale del Lavoro ha fornito le prime indicazioni sull’applicazione del D.L. n. 104/2020 del 14 agosto u.s., recante “Misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell’economia”.

Con la nota del 16 Settembre 2020 (in allegato), l'Ispettorato Nazionale del Lavoro ha fornito i primi orientamenti sulle disposizioni contenute nel “Decreto Agosto”, con attenzione particolare alle indicazioni normative e previdenziali in materia di lavoro.

In particolare, all’ art. 3 si riconosce un esonero dal versamento contributivo ai datori di lavoro privati, con esclusione del settore agricolo, che non richiedono i trattamenti di cui all’art. 1 del D.L. e che abbiano già fruito nei mesi di maggio e giugno 2020 dei trattamenti di integrazione salariale previsti dal D.L. n. 18/2020. Tale beneficio può essere riconosciuto per un periodo massimo di 4 mesi, fruibili entro il 31 dicembre 2020 per un numero di ore doppio rispetto a quello fruito. Sono comunque ammessi al beneficio i datori di lavoro che abbiano fruito di periodi di cassa integrazione con causale Covid-19, anche solo parzialmente, dopo il 12 luglio.

Si evidenzia che, per accedere al beneficio, è necessario il rispetto del divieto di licenziamento di cui all’art. 14 dello stesso D.L. n. 104/2020; infatti, l’INL sottolinea che, laddove si riscontri la violazione del divieto di cui all’art. 14, viene disposta la revoca dell’esonero con efficacia retroattiva ed al contempo l’impossibilità di presentare domanda per i trattamenti di integrazione salariale.

Si ricorda che il beneficio è inquadrato nell’ambito degli aiuti di Stato e prevede la preventiva autorizzazione della Commissione europea; fino a tale pronunciamento i benefici non potranno essere riconosciuti.

Per quanto riguarda l’art.6, l’Istituto sottolinea che, fino al 31 dicembre 2020, è previsto un esonero totale dal versamento dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro, per un periodo massimo di sei mesi decorrenti dall’assunzione, per le aziende che, successivamente all’entrata in vigore del D.L., assumono lavoratori subordinati a tempo indeterminato - con esclusione del settore agricolo, dei contratti di apprendistato e dei contratti di lavoro domestico. Tale esonero è riconosciuto nel limite massimo di un importo pari a 8.060 euro su base annua, riparametrato e applicato su base mensile e non spetta nel caso in cui i lavoratori abbiano avuto con la medesima impresa un contratto a tempo indeterminato nei sei mesi precedenti all’assunzione.

L’art. 8 del “Decreto Agosto” interviene in materia di contratti a termine, in particolare sull’art. 93 del D.L. n. 34/2020, modificando il primo comma e abrogando il comma 1 bis, che prevedeva una proroga automatica dei contratti a termine in essere per un periodo equivalente alla sospensione dell’attività lavorativa causata dall’emergenza COVID-19. A tale proposito l’Istituto specifica che il periodo di proroga automatica non sarà da conteggiare nel computo dei 24 mesi totali.

Si consente, inoltre, fino al 31 dicembre 2020 ed in deroga all’art. 21 del D.Lgs. n. 81/2015, di prorogare o rinnovare contratti a tempo determinato per un periodo massimo di 12 mesi e per una sola volta, nel rispetto del termine di durata massima di 24 mesi, senza necessità delle causali di cui all’art. 19, comma 1, dello stesso D. Lgs. 81/2015.

Nello specifico, tenendo conto della espressa deroga all’art. 21, l’INL ritiene che la disposizione permetta la deroga alla disciplina anche sul numero massimo di proroghe e sul rispetto dello “stop & go” contenuta proprio nell’art. 21 del D.Lgs. n. 81/2015.

Inoltre, in merito alla previsione di una durata massima di 12 mesi della proroga o del rinnovo “agevolato”, l’Istituto afferma che il termine del 31 dicembre p.v. è riferito esclusivamente alla formalizzazione della stessa proroga o del rinnovo, pertanto la durata del rapporto potrà protrarsi anche nel corso del 2021, fermo restando il limite complessivo dei 24 mesi.

Nella nota si chiarisce altresì che la disposizione, in quanto “sostitutiva” della disciplina previgente, consentirà di adottare sia la proroga sia il rinnovo “agevolato” anche qualora il medesimo rapporto di lavoro sia stato prorogato o rinnovato in applicazione del previgente art. 93 del D.L. n. 34/2020, pur sempre nel rispetto del limite di durata massima di 24 mesi.

Infine, per quanto attiene il divieto di operare licenziamenti collettivi e individuali per g.m.o. previsto dall’art. 46 del D.L. n. 18/2020, come modificato dall’art. 80 del D.L. n. 34/2020, l’art. 14 del suddetto D.L. 104/2020, proroga il divieto esclusivamente in relazione alle seguenti ipotesi:

- datori di lavoro che non abbiano integralmente fruito della cassa integrazione di cui all’art. 1 dello stesso D.L.;

- datori di lavoro che non abbiano integralmente fruito dell’esonero dal versamento dei contributi previdenziali di cui all’art. 3 dello stesso D.L.

La disposizione conferma inoltre l’esclusione del divieto per:

- i licenziamenti per cambio appalto;

- i licenziamenti “motivati dalla cessazione definitiva dell'attività dell'impresa, conseguenti alla messa in liquidazione della società senza continuazione, anche parziale, dell'attività, nei caso in cui nel corso della liquidazione non si configuri la cessione di un complesso di beni od attività che possano configurare un trasferi- mento d'azienda o di un ramo di essa ai sensi dell'articolo 2112 c.c., ovvero nelle ipotesi di accordo collettivo aziendale, stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale, di incentivo alla risoluzione del rapporto di lavoro, limitatamente ai lavoratori che aderiscono al predetto accordo (...)”;

- i licenziamenti intimati in caso di fallimento, quando non sia previsto l'esercizio provvisorio dell'impresa, ovvero quando sia disposta la cessazione dell’attività.

L’istituto sottolinea inoltre che viene riproposta la disposizione già introdotta nel comma 1 bis dell’art. 46 del D.L. n. 18/2020 concernente la possibilità da parte del datore di lavoro, indipendentemente dal numero dei dipendenti, di revocare il recesso dal contratto di lavoro per giustificato motivo oggettivo ai sensi dell'art. 3 della L. n. 604/1966, purché contestualmente faccia richiesta del trattamento di cassa integrazione salariale previsto specificamente per il periodo di emergenza, ai sensi del D.L. n. 18/2020. Tale disposizione, precedentemente limitata ai recessi intervenuti nel periodo dal 23 febbraio 2020 al 17 marzo 2020, viene estesa ai recessi effettuati in tutto l’anno 2020.

Per ulteriori dettagli si rimanda ad una attenta lettura della Nota in allegato.

Per maggiori informazioni:

Veronica Ciccotelli tel. 0171455415 - email: v.ciccotelli@uicuneo.it

Stefania Bergia tel. 0171455416 -  email: s.bergia@uicuneo.it

Alessandro Fantino tel. 0171455417 - email:a.fantino@uicuneo.it

 

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