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Si segnala che, alla luce della risposta fornita dall'Agenzia delle Entrate al quesito 5.2 della Circolare n. 22/E del 21 luglio u.s. (Cfr. ns Circolare del 22 luglio 2020), il contributo a fondo perduto previsto dall'art. 25 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 (c.d. DL Rilancio), coordinato con la legge di conversione 17 luglio 2020, n. 77, (Cfr. ns. Circolare del 26 maggio 2020) è riconosciuto anche a quei soggetti, persone fisiche o giuridiche, che avevano domicilio o sede operativa nel territorio dei comuni colpiti da eventi calamitosi i cui stati di emergenza erano ancora in atto alla data della dichiarazione dello stato di emergenza da Covid-19 (31 gennaio 2020).
Infatti l'Agenzia delle Entrate, nella suddetta risposta, include nell’ambito soggettivo del contributo i soggetti con domicilio fiscale o la sede operativa nei comuni colpiti dagli eventi meteorologici verificatisi nei giorni 19 e 22 ottobre 2019 nel territorio della provincia di Alessandria, che potranno quindi presentare l’istanza di accesso al contributo a fondo perduto anche in assenza del requisito del calo del fatturato così come stabilito dal citato comma 4 dell’articolo 25 del DL Rilancio, per i quali:
La Regione Piemonte, con l’ordinanza Commissariale n. 1/A18.000/615622 del 17 gennaio 2020, ha ampliato e individuato i Comuni piemontesi interessati dallo stato di emergenza causata dall'alluvione del mese di novembre 2019 (facendoli rientrare nella casistica del precedente punto 3), inglobando anche numerosi comuni della Provincia di Cuneo (tra cui Alba, Bra, Ceva, Cherasco, Cortemilia, Cuneo, Fossano, Mondovì, Savilgiano e Saluzzo, ecc.). Tale stato di emergenza era ancora in atto al 31 gennaio 2020, dato che avrà termine il prossimo 14 novembre 2020.
Alla luce di quanto sopra riportato, si ritongono quindi legittime le richieste di contirbuto a fondo perduto da parte di quelle aziende che al 31 gennaio 2020 avevano sede operativa nei comuni individuati dall'ordinanza regionale, anche in assenza del requisito del calo di fatturato del mese di aprile 2020 di almeno il 33% rispetto al fatturato di aprile 2019. In tal caso il contributo richiedibile sarà pari a 1.000 euro per le persone fisiche e di 2.000 euro per le persone giuridiche.
Si ricorda che il contributo può essere richiesto dai soggetti esercenti attivita' d'impresa e di lavoro autonomo e di reddito agrario, titolari di partita IVA, che hanno registrato ricavi non superiori a 5 milioni di euro nel corso del 2019.
La richiesta di contributo deve essere presentata secondo le modalità indicate dal provvedimento pubblicato il 10 giugno 2020 dall'Agenzia delle Entrate (Cfr. ns. Circolare del 11 giugno 2020) entro il 13 agosto 2020 (entro il 24 agosto nel caso degli eredi che continuano l’attività per conto del soggetto deceduto).
Si allegano alla presente: