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Come annunciato dal Comunicato stampa pubblicato sul proprio sito, la Regione Piemonte con la D.G.R. n. 1-1408 ha definito la nuova Procedura regionale per l'effettuazione di test sierologici.
Si ricorda che sebbene ad oggi i test sierologici, compresi quelli rapidi, non possono avere valenza diagnostica, è però riconosciuto a livello scientifico che possono essere un utile strumento per aumentare la capacità da parte del sistema sanitario di individuare i soggetti con infezione asintomatica a cui effettuare il tampone per la ricerca del virus.
Viene chiarito che i test IgM non offrono sufficienti garanzie di specificità per l’individuazione di infezioni da COVID in corso. Pertanto se ne sconsiglia l’esecuzione e si ricorda che un risultato positivo al test IgM non prevede interventi da parte del Servizio Sanitario Regionale.
Effettuazione di percorsi di screening volontari effettuati da enti o aziende pubbliche e private
La proposta di test sierologici al di fuori del Servizio Sanitario Regionale e di scelte individuali può avvenire in questa fase esclusivamente sotto la supervisione di un medico e per finalità definite. Alla luce degli screening per la valutazione della sieroprevalenza attivati a livello nazionale e regionale si ritengono non approvabili programmi a livello locale che possano creare delle sovrapposizioni.
Possono invece avere una utilità valutazioni dei livelli di sieroprevalenza per la modulazione delle misure di contenimento sul posto di lavoro.
Nel caso in cui un ente o azienda pubblica o privata (per es. ambiente di lavoro, sindaco del comune, ecc.) intenda avviare un percorso di screening di soggetti mediante test sierologici tale attività dovrà avvenire previo nulla osta da parte della ASL competente per territorio a seguito della trasmissione di una proposta di programma alla ASL competente.
La richiesta dovrà contenere le seguenti informazioni:
- il medico, responsabile per gli aspetti sanitari del percorso;
- la finalità e obiettivi dell’indagine;
- il numero dei soggetti che si prevede di coinvolgere;
- il laboratorio che effettua il test rapido, qualora previsto come primo step;
- la documentazione relativa al test rapido che si intende utilizzare;
- il laboratorio che effettua il test sierologico con metodica accreditata;
- la documentazione relativa al test sierologico con metodica accreditata;
- la documentazione atta a comprovare di avere informato i soggetti coinvolti:
Si precisa che:
- l’ASL concederà un nulla-osta sulla base della presenza e appropriatezza della documentazione trasmessa, dopo aver appurato che l’esecuzione del test sierologico, per i tamponi di diagnosi che ne derivano come attesi, non possa generare difficoltà nell’esecuzione dei tamponi obbligatori o sovrapporsi a programmi della sanità pubblica;
- la verifica della correttezza dei percorsi sopra indicati è in capo al medico responsabile;
- i relativi costi (es. test sierologico, tampone, visite, refertazioni ecc) NON sono in carico al SSR.
Nell'Allegato A) punto 3 è riportato il fac-simile di scheda per il consenso informato da far firmare al richiedente del test sierologico.