Do NOT follow this link or you will be banned from the site!
Facebook  Instagram  Twitter  LinkedIn  YouTube 
Confindustria Cuneo

CONTATTI

0171.455.440

taskforce@confindustriacuneo.it


RESPONSABILE TASK FORCE e SALUTE E SICUREZZA

Andrea Corniolo

0171.455.490 - 3316502034

a.corniolo@confindustriacuneo.it


INTERNAZIONALE

Nicola Calvano

0171.455.502

n.calvano@confindustriacuneo.it


LAVORO

Stefania Bergia

0171.455.416 - 3386482644

s.bergia@confindustriacuneo.it


CREDITO E FINANZA AGEVOLATA

Nicolò Cometto

0171.455.431 - 3389378231

n.cometto@confindustriacuneo.it

Circolare - 17/05/2020

Disposizioni in materia di ingresso in Italia - DPCM 17 Maggio 2020

Come indicato nel DL 16 Maggio n. 33 di ieri, dal 3 giugno sarà possibile entrare in Italia dagli altri paesi dell’Unione Europea inclusi Svizzera e Principato di Monaco. Le figure di applicazione dell'isolamento fiduciario a cui fare ricorso nel periodo transitorio rinviano alle previsioni dell'art 2 del DL 25 Marzo n.19 , per le quali occorre predisporre un provvedimento attuativo, pubblicato in data odierna:

                                                                          DPCM 17 Maggio 2020 

si riporta un estratto delle principali disposizioni in tema di ingresso in Italia: 


Periodo dal 17 maggio al 3 giugno


Disposizioni in materia di ingresso in Italia: l'art 4, dal comma 1 al comma 8,  ribadisce l'obbligatorietà e le modalità dell’isolamento fiduciario al rientro sul territorio italiano,al punto 9 stabilisce in particolare che non si applica:


a) all’equipaggio dei mezzi di trasporto; 
b) al personale viaggiante; (nb: trasportatori professionali)
c) ai cittadini e ai residenti nell'Unione Europea, negli Stati parte dell'accordo di Schengen, in Andorra, Principato di Monaco, Repubblica di San Marino, Stato della Città del Vaticano e nel Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del nord che fanno ingresso in Italia per comprovati motivi di lavoro
d) al personale sanitario in ingresso in Italia per l’esercizio di qualifiche professionali sanitarie, incluso l’esercizio temporaneo di cui all’art. 13 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18; 
e) ai lavoratori transfrontalieri in ingresso e in uscita dal territorio nazionale per comprovati motivi di lavoro e per il conseguente rientro nella propria residenza, abitazione o dimora; (nb: il lavoro transfrontaliero è disciplinato da nome specifiche da non confondere con una mera trasferta anche se di lunga durata)
f) al personale di imprese aventi sede legale o secondaria in Italia per spostamenti all’estero per comprovate esigenze lavorative di durata non superiore a 72 ore, salvo motivata proroga per specifiche esigenze di ulteriori 48 ore
g) ai movimenti da e per la Repubblica di San Marino o lo Stato della Città del Vaticano; 
h) ai funzionari e agli agenti, comunque denominati, dell’Unione europea o di organizzazioni internazionali, agli agenti diplomatici, al personale amministrativo e tecnico delle missioni diplomatiche, ai funzionari e agli impiegati consolari; 
i) agli alunni e agli studenti per la frequenza di un corso di studi in uno Stato diverso da quello di residenza, abitazione o dimora, nel quale ritornano ogni giorno o almeno una volta la settimana.

 

Transiti e soggiorni di breve durata in Italia: l'art.5  per un periodo non superiore a 72 ore, salvo motivata proroga per specifiche esigenze di ulteriori 48 ore, prevede che chiunque intenda fare ingresso nel territorio nazionale, tramite trasporto di linea o mezzo privato, è tenuto a consegnare al vettore all’atto dell’imbarco dichiarazione resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445 e a darne immediata comunicazione all’ufficio prevenzione competente tenuto a comunicare immediatamente il proprio ingresso in Italia al Dipartimento di prevenzione dell’azienda sanitaria competente in base al luogo di ingresso nel territorio nazionale, rendendo contestualmente una dichiarazione, ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445, recante l’indicazione in modo chiaro e dettagliato, tale da consentire le verifiche da parte delle competenti Autorità, di:
a) motivi del viaggio motivi del viaggio di cui all’articolo 1, comma 4, del decreto-legge n. 33 del 2020 ovvero dell'articolo 6 del presente decreto e durata della permanenza in Italia;
b) indirizzo completo dell’abitazione, della dimora o del luogo di soggiorno in Italia ed il mezzo privato che verrà utilizzato per raggiungere la stessa; in caso di più abitazioni, dimora o luoghi di soggiorno, indirizzi completi di ciascuno di essi e del mezzo privato utilizzato per effettuare i trasferimenti;
c) recapito telefonico anche mobile presso cui ricevere le comunicazioni durante la permanenza in Italia.
allo scadere del periodo di permanenza ci si obbliga a lasciare immediatamente il territorio nazionale e, in mancanza, di iniziare il periodo di sorveglianza sanitaria e di isolamento fiduciario per un periodo di quattordici giorni presso l’abitazione, la dimora o il luogo di soggiorno indicata nella comunicazione medesima.
Il comma 10 riprende l’elencazione del comma 9 art.4 sopra riportato in merito alle eccezioni.


Dal  3 Giugno 


Art. 6  Ulteriori disposizioni in materia di spostamenti da e per l’estero
1. A decorrere dal 3 giugno 2020, fatte salve le limitazioni disposte per specifiche aree del territorio nazionale ai sensi dell'articolo 1, comma 3, del decreto-legge n. 33 del 2020, nonché le limitazioni disposte in relazione alla provenienza da specifici Stati e territori ai sensi dell’articolo 1, comma 4, del decreto-legge n. 33 del 2020, non sono soggetti ad alcuna limitazione gli spostamenti da e per i seguenti Stati:


a) Stati membri dell’Unione Europea;
b) Stati parte dell’accordo di Schengen;
c) Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del nord;
d) Andorra, Principato di Monaco;
e) Repubblica di San Marino e Stato della Città del Vaticano.


2. Dal 3 al 15 giugno 2020, restano vietati gli spostamenti da e per Stati e territori diversi da quelli di cui al comma 1, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza ovvero per motivi di salute. Resta in ogni caso consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza.


3. A decorrere dal 3 giugno 2020, gli articoli 4 e 5 DPCM  17 maggio si applicano esclusivamente alle persone fisiche che fanno ingresso in Italia da Stati o territori esteri diversi da quelli di cui al comma 1 ovvero che abbiano ivi soggiornato nei 14 giorni anteriori all'ingresso in Italia.

CONFINDUSTRIA CUNEO - Via Vittorio Bersezio 9 Cuneo - C.F. 80002570044
TEL 0171 455455 - FAX 0171 697544 - EMAIL info@confindustriacuneo.it - PEC direzione@pec.uicuneo.it

Informativa Privacy