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Circolare - 09/04/2020

Decreto Legge n. 23/2020 - Novità fiscali e societarie

E’ stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale di mercoledì 8 aprile 2020, il DL n. 23/2020 (c.d. “decreto liquidità”) recante “Misure urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonché interventi in materia di salute e lavoro e di proroga di termini amministrativi e processuali”.

Il provvedimento entra in vigore a partire dal 9 aprile 2020.

 

Sospensione dei versamenti in scadenza nei mesi di aprile e maggio 2020

Con il nuovo decreto legge “liquidità” il Governo estende la proroga dei versamenti fiscali e contributivi a seguito dell’emergenza da Covid–19.

La mini-proroga di quattro giorni, dal 16 marzo al 20 marzo, di cui all’articolo 60 del Dl “Cura Italia” n.18/20 si allunga fino al 16 aprile, considerando tempestivi i versamenti entro questa data.

È prevista, inoltre, la sospensione dei versamenti delle ritenute e dei contributi assistenziali e previdenziali e i premi di assicurazione obbligatoria sul lavoro dipendente e dell’Iva per aprile e maggio a favore degli esercenti attività di impresa, arte e professione. La sospensione vale per i contribuenti con ricavi o compensi fino a 50milioni di euro relativi al 2019 nel caso in cui si verifichi un calo del fatturato e dei corrispettivi non inferiore al 33% nel mese di marzo 2020 rispetto a marzo 2019, o nel mese di aprile 2020 rispetto ad aprile 2019. I versamenti dovranno essere effettuati entro il 30 giugno in un’unica soluzione o in 5 rate sempre a partire da giugno. Viene prevista comunque una verifica incrociata con Inps, Inail ed altri enti previdenziali che comunicheranno all’Agenzia delle Entrate chi si è avvalso della sospensione. Sarà quest’ultima a segnalare i riscontri sui requisiti del fatturato e dei corrispettivi che davano diritto ad avvalersi della possibilità, con il rischio di essere poi sanzionati per chi l’ha sfruttata senza averne le condizioni.

Per i contribuenti che hanno avuto nel 2019 un ammontare dei ricavi o compensi superiore a 50milioni la percentuale di calo del fatturato e dei corrispettivi deve essere del 50%, invece del 33%.

La stessa sospensione è prevista per i contribuenti che hanno iniziato l’attività dopo il 31 marzo 2019. I versamenti sospesi dovranno essere effettuati in un’unica soluzione nel mese di giugno 2020 o in cinque rate mensili da giugno.

Per i contribuenti che verseranno l’acconto per il 2020 con il sistema “previsionale” basato sul minore reddito dell’anno in cui si versa l’acconto, non saranno chiesti sanzioni o interessi, nei casi in cui gli acconti IRES e IRAP si riveleranno non inferiori all’80% del dovuto riferito al 2020.

E’ differito al 30 aprile il termine, scaduto il 31 marzo, entro cui i sostituti d’imposta devono consegnare le certificazioni uniche.

 

Ritenute in materia di appalti e forniture

I certificati attestanti i requisiti di regolarità fiscale per la disapplicazione della disciplina recata dall’art. 17-bis del D. Lgs. n. 241/1997 emessi dall’Agenzia delle Entrate entro il mese di febbraio conserveranno la loro validità fino al mese di giugno 2020.

 

Credito d’imposta per le spese di sanificazione

La disciplina introdotta dal decreto-legge “Cura Italia” viene estesa anche alle spese per l’acquisto di dispositivi di protezione individuale (es. mascherine chirurgiche, Ffp2 e Ffp3, guanti, visiere di protezione e occhiali protettivi, tute di protezione e calzari), alle spese per l’acquisto e l’installazione di altri dispositivi di sicurezza atti a proteggere i lavoratori dall’esposizione accidentale ad agenti biologici o a garantire la distanza di sicurezza interpersonale (es. barriere e pannelli protettivi), nonché le spese per i detergenti mani e i disinfettanti. L’ammontare del credito di imposta è pari al 50% delle spese sostenute fino al 31.12.2020 e non può superare l’importo massimo di 20.000 euro per ciascun beneficiario.

 

Ritenute su redditi di lavoro autonomo, sulle provvigioni inerenti rapporti di commissione, di agenzia, di mediazione, di rappresentanza di commercio e di procacciamento d’affari

Tali soggetti, a condizione che abbiano ricavi o compensi non superiori a 400.000 euro nel periodo di imposta precedente a quello di entrata in vigore del decreto legge, non subiranno le ritenute sui ricavi o compensi percepiti nel periodo compreso tra il 17 marzo 2020 (data di entrata in vigore del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18) e il 31 maggio 2020 (in luogo del 31 marzo 2020).

 

Imposta di bollo sulle fatture elettroniche

Il Decreto 23/2020 modifica l’articolo 17 del DL n. 124/2019 relativo al versamento dell’imposta di bollo sulle fatture elettroniche. In base alla nuova formulazione della norma se l’imposta del 1° trimestre è inferiore a 250 euro, il versamento avviene entro la scadenza del secondo trimestre (quindi entro il 20 luglio), mentre se l’imposta del 1° e 2° trimestre è inferiore a 250 euro il versamento entro la scadenza del terzo trimestre (quindi entro il 20 ottobre).

 

Cessioni di farmaci ad uso compassionevole

Il Decreto equipara, ai fini IVA, le cessioni gratuite di farmaci nell’ambito di programmi ad uso compassionevole (Individuati dal Decreto del Ministro della salute del 7 settembre 2017 e autorizzate dal competente Comitato Etico. Le cessioni gratuite per beneficiare della norma devono essere effettuate nei confronti dei soggetti indicati dall’articolo 3 dello stesso Decreto) alla distruzione di beni. 

Ciò comporta che:

  • l’impresa donante potrebbe cedere gratuitamente i beni in regime di esclusione IVA, senza subire limitazioni al diritto di detrazione dell’imposta assolta a monte in fase di acquisto o di produzione dei beni stessi;
  • alla cessione gratuita non si applica la presunzione di cessione prevista dall’articolo 1 del DPR n. 441/1997.

Ai fini delle imposte dirette, è esclusa la concorrenza del valore normale dei beni ceduti alla formazione dei ricavi.

 

 

Nel decreto legge “liquidità” trova posto anche un denso pacchetto di misure sulla crisi d’impresa, sia con modifiche alla disciplina fallimentare sia con interventi sul Codice civile.

Quanto alle prime, si dispone innanzitutto il rinvio al 1° settembre 2021 dell’entrata in vigore del Codice della crisi d’impresa con l’obiettivo di evitare agli operatori la necessità di confrontarsi con un set di regole assai innovative.

Si provvede poi a congelare le istanze di fallimento fino al 30 giugno prossimo, con l’eccezione di quelle avanzate dal pm, e si interviene su concordati e accordi di ristrutturazione per favorire gli adempimenti.

Sul Codice civile, alt alle misure sulla necessità di ricapitalizzazione quando il capitale precipita al di sotto dei limiti legali, presunzione poi di continuità aziendale nei bilanci sostenibili al 23 febbraio e misure per favorire l’afflusso di finanza da parte dei soci.

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