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Andrea Corniolo
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Nicola Calvano
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Stefania Bergia
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Nicolò Cometto
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Il decreto-legge n. 23 del 8 aprile 2020 c.d. “Decreto Liquidità” introduce, tra gli altri interventi, alcune misure a sostegno della liquidità delle imprese.
In tale ambito segnagliamo in particolare le seguenti misure, che appaiono destinate a sostenere sia le PMI sia le imprese più grandi.
Garanzie pubbliche riservate a imprese fino a 499 dipendenti (art. 13)
Salvo quanto previsto dalle misure potenziate per particolari tipologie di imprese, fino al 31 dicembre 2020 alle imprese con al massimo 499 dipendenti con sede in Italia la garanzia del Fondo Centrale di Garanzia per le PMI:
La garanzia è concessa anche in favore di imprese che presentano dopo il 31 gennaio 2020 esposizioni nei confronti del finanziatore classificate come “inadempienze probabili” o “scadute o sconfinanti deteriorate" o che dopo 31 dicembre 2019, sono state ammesse a procedure concorsuali (concordati in continuità, art. 182 bis o art. 67) del predetto decreto, purché, alla data di entrata in vigore del presente decreto, le loro esposizioni non siano più in una situazione che ne determinerebbe la classificazione come esposizioni deteriorate, non presentino importi in arretrato successivi all'applicazione delle misure di concessione e la banca, sulla base dell'analisi della situazione finanziaria del debitore, sia convinta che verosimilmente vi sarà il rimborso integrale dell'esposizione alla scadenza.
Inoltre:
Misure potenziate per particolari target di imprese
Per le PMI di minori dimensioni e persone fisiche esercenti attività di impresa, arti o professioni che autocertificano di essere danneggiati dall'emergenza di COVID-19 e che richiedono nuovi finanziamenti con:
Il Fondo garantirà il 100% del finanziamento, gratuitamente e automaticamente, permettendo al finanziatore di erogare la somma senza attendere l’esito definitivo dell’istruttoria da parte del Fondo. La banca applicherà all’operazione finanziaria un tasso di interesse massimo (per rendere operativo questo innalzamento è necessaria l'autorizzazione delle Commissione Europea).
Per le PMI con ricavi fino a 3.200.000 euro che autocertificano di essere danneggiate dall'emergenza di COVID-19 e che richiedono nuovi finanziamenti con importi fino al 25% dei ricavi 2019. La garanzia può arrivare dal 90% al 100% del finanziamento, combinandola a quella rilasciabile da un Confidi.
Garanzie pubbliche per imprese di ogni dimensione (art. 1)
Fino al 31 dicembre 2020, per le imprese "in bonis" di ogni dimensione SACE rilascia una garanzia:
Qualora l’impresa beneficiaria sia parte di un gruppo, si fa riferimento al valore su base consolidata del fatturato e dei costi del personale. L’impresa richiedente è tenuta a comunicare alla banca finanziatrice tale valore.
La garanzia, in concorso paritetico e proporzionale tra garante e garantito nelle perdite per mancato rimborso del finanziamento, copre il:
Per le imprese con più di 5000 dipendenti o fatturato superiore a 1,5 miliardi, il rilascio della garanzia è subordinato alla decisione assunta con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, tenendo in considerazione:
Il Ministero dell'Economia e delle Finanza nel decreto può anche elevare le percentuali di garanzia fino al limite di percentuale immediatamente superiore a quello normalmente previsto, subordinatamente al rispetto di specifici impegni e condizioni in capo all’impresa beneficiaria.
Le commissioni annuali dovute dalle imprese per il rilascio della garanzia sono le seguenti:
Il costo dei finanziamenti coperti dalla garanzia deve essere inferiore al costo che sarebbe stato richiesto dal finanziatore per operazioni con le medesime caratteristiche ma prive della garanzia. Questa condizione deve essere attestata dal rappresentante legale dei suddetti soggetti eroganti.
L’impresa che beneficia della garanzia assume l’impegno a gestire i livelli occupazionali attraverso accordi sindacali e assume l’impegno che essa, nonché ogni altra impresa con sede in Italia che faccia parte del medesimo gruppo cui la prima appartiene, non approvi la distribuzione di dividendi o il riacquisto di azioni nel corso del 2020.
Il finanziamento coperto dalla garanzia deve essere destinato a sostenere costi del personale, investimenti o capitale circolante impiegati in stabilimenti produttivi e attività imprenditoriali che siano localizzati in Italia, come documentato e attestato dal rappresentante legale dell’impresa beneficiaria.
In attesa dell'attivazione delle misure di SACE, Cassa Depositi e Prestiti mette a disposizione delle medie e grandi imprese (Cfr. ns. Circolare del 2 aprile 2020) che dal 1 marzo 2019 al 1 marzo 2020 hanno avuto calo del fatturato del 10% possono richiedere finanziamenti di importo compreso tra 5 e 50 milioni di euro e durata fino a 18 mesi a tassi più contenuti rispetto alle normali condizioni di mercato, anche erogati in pool con una o più banche (in questo caso la quota di Cassa Depositi e Prestiti non potrà superare il 50% dell'importo totale). I finanziamenti potranno poi essere consolidati usando le misure previste nel DL Liquidità.
Trasmettiamo in allegato una prima nota di commento di Confindustria nazionale.